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Approvato dal
Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 Aprile 1997
con le modifiche
introdotte il 16 ottobre 1999 |
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ART. 1 -
Ambito di applicazione.
ART. 2 -
Potestà disciplinare.
ART. 3 -
Volontarietà dell'azione.
ART. 4 -
Attività all' estero e attività in Italia dello straniero.
ART. 5 - Doveri di probità, dignità e decoro.
ART. 6 - Doveri di lealtà e correttezza.
ART. 9 - Dovere di segretezza e riservatezza.
ART. 10 - Dovere di indipendenza.
ART. 12 - Dovere di competenza.
ART. 13 - Dovere di aggiornamento professionale.
ART. 15 - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.
ART. 16 - Dovere di evitare incompatibilità.
ART. 17 - Informazioni sull'esercizio professionale.
ART. 18 - Rapporti con la stampa.
ART. 19 - Divieto di accaparramento di clientela.
ART. 20 - Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed
offensive.
ART. 22 - Rapporto di colleganza in genere.
ART. 23 - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.
ART. 24 - Rapporti con il Consiglio dell'ordine.
ART. 25 - Rapporti con i collaboratori dello studio.
ART. 26 - Rapporti con i praticanti.
ART. 27 - Obbligo di corrispondere con il collega.
ART. 28 - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il
collega.
ART. 29 - Notizie riguardanti il collega.
ART. 30 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro
collega.
ART. 31 - Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di
informativa.
ART. 32 - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con
il collega.
ART. 33 - Sostituzione del collega nell'attività di difesa.
RAPPORTI
CON LA PARTE ASSISTITA
ART. 35 - Rapporto di fiducia.
ART. 36 - Autonomia del rapporto.
ART. 37 - Conflitto di interessi.
ART. 38 - Inadempimento al mandato.
ART. 39 - Astensione dalle udienze.
ART. 40 - Obbligo di informazione.
ART. 41 - Gestione di denaro altrui.
ART. 42 - Restituzione di documenti.
ART. 43 - Richiesta di pagamento.
ART. 45 - Divieto di patto di quota lite.
ART. 46 - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del
compenso.
ART. 47 - Rinuncia al mandato.
RAPPORTO
CON LA CONTROPARTE I MAGISTRATI E TERZI
ART. 48 - Minaccia di azioni alla controparte.
ART. 49 - Pluralità di azioni nei confronti della controparte.
ART. 50 - Richiesta di compenso professionale alla controparte.
ART. 51 - Assunzione di incarichi contro ex clienti.
ART. 52 - Rapporti con i testimoni.
ART. 53 - Rapporti con i magistrati.
ART. 54 - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.
ART. 56 - Rapporto con i terzi.
ART. 59 - Obbligo di provvedere all'adempimento delle
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
L' avvocato esercita la propria
attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e
gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e
contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della
giustizia.
Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e 1' inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono
essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.
Ambito di applicazione.
Le norme deontologiche si
applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro
reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
Potestà disciplinare.
Spetta agli organi disciplinari
la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione
delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere
adeguate alla gravita dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei
comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che
hanno concorso a determinare 1' infrazione.
Volontarietà dell'azione.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri ed alla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione e il comportamento complessivo dell' incolpato.
Quando siamo mossi vari addebiti
nell' ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
Attività all' estero e attività in Italia dello
straniero.
Nell'esercizio di attività
professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore,
l'avvocato italiano e tenuto al rispetto delle norme deontologiche interne,
nonché delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività. Del
pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in
Italia, quando questa sia consentita, e tenuto al rispetto delle norme
deontologiche italiane.
Doveri di probità, dignità e decoro.
L'avvocato deve ispirare la
propria condotta all' osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
I'- Deve essere sottoposto a
procedimento disciplinare 1' avvocato cui sia imputabile un comportamento non
colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul
fatto commesso.
II' - L'avvocato è soggetto a
procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense
quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano
l'immagine della classe forense.
III'- L'avvocato che sia indagato
o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di
altra parte nello stesso procedimento.
Doveri di lealtà e correttezza.
L'avvocato deve svolgere la
propria attività professionale con lealtà e correttezza.
I'- L'avvocato non deve proporre
azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
Dovere di fedeltà.
E' dovere dell'avvocato svolgere
con fedeltà la propria attività professionale.
I' - Costituisce infrazione
disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti
contrari all'interesse del proprio assistito.
Dovere di diligenza.
L'avvocato deve adempiere i
propri doveri professionali con diligenza.
I' - In particolare, il difensore
può svolgere indagine difensive quando ciò appaia necessario ai fini della
difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla formale assunzione della
qualità di persona sottoposta alle indagini, nonché dopo il formarsi del
giudicato.
Dovere di segretezza e riservatezza.
E' dovere, oltreché diritto,
primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività
prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte
assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I'- L'avvocato e tenuto al dovere
di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per
l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
II'- La segretezza deve essere
rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all' avvocato per
chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III' - L'avvocato e tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
IV' - Il difensore può fornire ai
sostituti, collaboratori di studio, consulenti ed investigatori privati gli
atti processuali necessari per l'espletamento dell'incarico, nonché le
informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi di intervenuta segretazione
dell'atto.
V' - Costituiscono eccezione alla
regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative
alla parte assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle
attività di difesa;
b) al fine di impedire la
commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravita;
c) al fine di allegare
circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente
le modalità della difesa degli interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione
dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
Dovere di indipendenza.
Nell'esercizio dell'attività professionale
l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la
propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
I' - L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
II' - L'avvocato non deve porre
in essere attività commerciale o di mediazione.
III' - Costituisce infrazione
disciplinare il comportamento dell'avvocato che stabilisca con soggetti che
esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta
attività.
Dovere di difesa.
L'avvocato deve prestare la
propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi
giudiziari in base alle leggi vigenti.
I' - L'avvocato che venga
nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito
che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo,ove
intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere
retribuito a norma di legge.
II' - Costituisce infrazione
disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito
patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di
tale attività.
Dovere di competenza.
L'avvocato non deve accettare
incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I' - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanti impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
II' - L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
Dovere di aggiornamento professionale.
E' dovere dell'avvocato curare
costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo
le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali e svolta
l'attività.
Dovere di verità.
Le dichiarazioni in giudizio
relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto
specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l'avvocato abbia diretta
conoscenza, devono essere vere.
I' - L'avvocato e tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi. In particolare, il difensore non può assumere a verbale ne' utilizzare prove o dichiarazioni di persone informate sui fatti, che sappia essere false.
II' - L'avvocato e tenuto a
menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti
richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della
medesima situazione di fatto.
Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.
L'avvocato deve provvedere agli
adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
I' - In particolare l'avvocato e tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente previdenziale.
Dovere di evitare incompatibilità.
E' dovere dell'avvocato evitare
situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e comunque,
nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I' - Costituisce infrazione disciplinare 1'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
Informazioni sull'esercizio professionale.
E' consentito all'avvocato dare
informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità
nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di
segretezza e di riservatezza.
I' - L'informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche anche a diffusione internazionale.
II' - E' consentita l'indicazione
di rapporti con terzi di propri particolari rami di attività.
III' - E' consentita
l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello
studio, purchè il professonista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o
abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime
dei suoi eredi.
Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con
gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio
e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei
doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per
evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
I' - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine.
II' - Costituisce violazione
della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche
mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni
o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offri servizi professionali;
intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine
di pubblicità personale.
Divieto di accaparramento di clientela.
E' vietata l'offerta di
prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta
all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o
altri mezzi illeciti.
I' - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la prestazione di un cliente.
II' - Costituisce infrazione
disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la
corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed
offensive.
Indipendentemente dalle
disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni
sconvenientied offensive negli scritti in giudizio e nell'attività
professionale fiesolane in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei
confronti dei giudici, delle controparti e dei terzi.
I’ - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.
Divieto di attività professionale senza titolo o
di uso di titoli inesistenti.
L'iscrizione all'albo e requisito
necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività giudiziale e
stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo
del relativo titolo.
I' - Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione: dell'infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.
Rapporto di colleganza in genere.
L'avvocato deve mantenere sempre
nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I' - L'avvocato e tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega.
II' - L'avvocato, salvo
particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega,
quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del
collega; tuttavia e obbligo dell'avvocato informare appena pos- sibile il
Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da
promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di
conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in
tal caso la comunicazione può essere anche successiva.
III' - L'avvocato non può
registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel
corso di una riunione, e consentita soltanto con il consenso di tutti i
presenti.
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel
processo.
In particolare, nell'attività
giudiziale,l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del
dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I' - L'avvocato e tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II' - L'avvocato deve opporsi
alle richieste processuali avversari di rinvio delle udienze, di deposito
documenti o quant'altro, quando siano irrituali o ingiustificate e comportino
pregiudizio per la parte assistita.
III' - L'avvocato deve adoperarsi
per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in
sentenza a favore del collega avversario.
IV' - Il difensore che riceva
incarico di fiducia dall'imputato e' tenuto a comunicare tempestivamente con
mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto.
V' - Nell'esercizio del proprio
mandato l'avvocato può collaborare con i difensori degli altri imputati, anche
scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita
e nel rispetto della legge.
VI' - Nei casi di difesa congiunta,
e dovere del difensore consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni
scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune
assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
Rapporti con il Consiglio dell'ordine.
L'avvocato ha il dovere di
collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne
faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando
scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto é tenuto a
riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla
amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi
collegiali.
I' - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti esse- re valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
II' - Tuttavia, qualora il
Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti
in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad
ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la
mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
III' - L'avvocato chiamato a far
parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico con diligenza,
imparzialità e nell'interesse della collettività professionale.
Rapporti con i collaboratori dello studio.
L'avvocato deve consentire ai
propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone
la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.
Rapporti con i praticanti.
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione.
I' - L'avvocato deve fornire al
praticante un'adeguata ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un
periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
II' - L'avvocato deve attestare
la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in
seguito ad un adeguato controllo e senza indugere a motivi di favore o di
amicizia.
III' - E' responsabile
disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività
difensiva non consentita.
Obbligo di corrispondere con il collega.
L'avvocato non può mettersi in
contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.
I' - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
II' - Costituisce illecito
disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la
controparte, sapendo che essa é assistita da un collega, senza informare
quest'ultimo e ottenerne il consenso.
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata
con il collega.
Non possono essere prodotte o
riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la
corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
I' - E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II' - E' producibile la
corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni
richieste.
III' - L'avvocato non deve
consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può,
qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che
gli succede, il quale é tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
IV' - L'interruzione delle
trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni
giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
Notizie riguardanti il collega.
L'esibizione in giudizio di
documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così
l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, é tassativamente vietata,
salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.
I' - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
II' - L'avvocato non può formulare
giudizi sullo stato di una causa, salvo che il collega incaricato della stessa
vi consenta.
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad
altro collega.
L'avvocato che scelga e incarichi
direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o
assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo
di informativa.
L'avvocato é tenuto a dare
tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, é
tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività
svolta e da svolgere.
I' - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.
II' - E' fatto divieto
all'avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via
transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.
III' - L'avvocato corrispondente,
in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela
degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli
ha affidato l'incarico.
Divieto di impugnazione della transazione
raggiunta con il collega.
L'avvocato che abbia raggiunto
con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve
astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta,
salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o
sopravvenuti.
Sostituzione del collega nell'attività di difesa.
Nel caso di sostituzione di un
collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo
legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito,
adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano
soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
I' - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
Responsabilità dei collaboratori, sostituti e
associati.
Salvo che il fatto integri
un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente
responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
I' - Nel caso di associazione professionale, e disciplinarmente responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
Rapporto di fiducia.
Il rapporto con la parte
assistita è fondato sulla fiducia.
I' - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.
II' - L'avvocato deve astenersi,
dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di
natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano
influire sul rapporto professionale.
Autonomia del rapporto.
L'avvocato ha l'obbligo di
difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei
limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
I' - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
Conflitto di interessi.
L'avvocato ha 1'obbligo di
astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un
conflitto con gli interessi di un proprio assistito.
I' - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui 1'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II' - L'avvocato che abbia
assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal
prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in
favore di uno di essi.
Inadempimento al mandato.
Costituisce violazione dei doveri
professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al
mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli
interessi della parte assistita.
I' - Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, é responsabile dell'adempimento dell'incarico.
Astensione dalle udienze.
L'avvocato ha diritto di
partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in
conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme
in vigore.
I' - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
II' - Non e consentito aderire o
dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti
convenienze. L'avvocato che aderisca all'estensione non può dissociarsene con
riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come
l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o
per particolari proprie attività professionali.
Obbligo di informazione.
L'avvocato é tenuto ad informare
chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e
della importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando
le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato e tenuto altresì
ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli,
quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
I' - Se richiesto, é obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
II' - E' obbligo dell'avvocato
comunicare alla parte assistita la necessita del compimento di determinati atti
al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
III' - Il difensore ha l'obbligo
di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio
del mandato.
Gestione di denaro altrui.
L'avvocato deve comportarsi con
puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito
o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte
assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.
I' - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
II' - In caso di deposito
fiduciario l'avvocato é obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad
attenervisi.
Restituzione di documenti.
L'avvocato é in ogni caso
obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla
stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia
richiesta.
I' - L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
Richiesta di pagamento.
Di norma l'avvocato richiede alla
parte assistita l'anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti
sull'onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento
dell'incarico.
I' - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta e comunque eccessivi.
II' - L'avvocato non può
richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato
spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva.
III' - L'avvocato non può
condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di
particolari prestazioni il versamento alla parte assistita delle somme riscosse
per conto di questa.
IV' - E' consentito all'avvocato
concordare onorari forfettari in caso di prestazioni continuative di consulenza
ed assistenza, purché siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino
i minimi inderogabili di legge.
Compensazione.
L'avvocato ha diritto di
trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a
rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere
le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il
consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in
sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non
le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già
formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte
assistita.
I' - Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione l'avvocato é tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
Divieto di patto di quota lite.
E' vietata la pattuizione diretta
ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una
percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore
della lite.
I' - E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.
Azioni contro la parte assistita per il pagamento
del compenso.
L'avvocato può agire
giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle
proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
Rinuncia al mandato.
L'avvocato ha diritto di
rinunciare al mandato.
I' - In caso di rinuncia al mandato I'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto é necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II' - Qualora la parte assistita
non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel
rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non é responsabile per la mancata
successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle
comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III' - In caso di irreperibilità,
l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla
parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con
l'adempimento di tale formalità l'avvocato é esonerato da ogni altra attività, indipendentemente
dal fatto che 1'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
Minaccia di azioni alla controparte.
L'intimazione fatta dall'avvocato
alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto
comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, é
consentita, quanto tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili
iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; é deontologicamente
scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od
iniziative sproporzionate o vessatorie.
I' - Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, é opportuno precisare che la controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II ' - E' consentito l'addebito a
controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede
stragiudiziale, purché a favore del proprio assistito.
Pluralità di azioni nei confronti della
controparte.
L'avvocato non deve aggravare con
onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della
controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della
parte assistita.
Richiesta di compenso professionale alla
controparte.
E' vietato richiedere alla
controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia
oggetto di specifica pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in
ogni altro caso previsto dalla legge.
I' - In particolare é consentito all'avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
Assunzione di incarichi contro ex clienti.
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente é ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite.
I' - La ragionevolezza del
termine deve essere valutata anche in relazione all'intensità del rapporto
clientelare.
Rapporti con i testimoni.
L'avvocato deve evitare di
intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con
forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
I' - Resta ferma la facoltà di investigazione prevista dal codice di procedura penale, nei modi e termini fissati dagli organi forensi.
II' - In particolare il difensore
che intenda convocare la persona informata sui fatti deve procedere per mezzo
di invito scritto, salvi i casi di urgenza, e deve informare la persona che
depone dell'importanza civile e morale delle dichiarazioni che intende rendere.
Il difensore deve raccogliere tutte le dichiarazioni rese, utilizzando anche la
registrazione fonografica o audiovisiva, con il consenso espresso
dell'interessato.
Rapporti con i magistrati.
I rapporti con i magistrati
devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle
reciproche funzioni.
I' - Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
II' - L'avvocato chiamato a
svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi
inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità,
III' - L'avvocato non deve
approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza
con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di
sottolineare la natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei
confronti o alla presenza di terze persone.
Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.
L'avvocato deve ispirare il
proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel
rispetto delle reciproche funzioni.
Arbitrato.
L'avvocato che abbia assunto la funzione
di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
I' - Per assicurare il rispetto
dei doveri di indipendenza e imparzialità, l'avvocato non può assumere la
funzione di arbitro rituale o irrituale, ne come arbitro nominato dalle parti
né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle
parti in causa o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne l'autonomia. In
particolare dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti
l'arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando
all'incarico ove ne venga richiesto.
II' - In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
Rapporto con i terzi.
L'avvocato ha il dovere di
rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale
ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone
in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.
I' - Anche al di fuori
dell'esercizio della professione 1'avvocato ha il dovere di comportarsi, nei
rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i
terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e
nella dignità della professione.
Elezioni forensi.
L'avvocato che partecipi, quale
candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi
rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando
forme di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
La testimonianza dell'avvocato.
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.
I' - L'avvocato non deve mai
impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti
in giudizio.
II' - Qualora l'avvocato intenda
presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
Obbligo di provvedere all'adempimento delle
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
L'avvocato é tenuto a provvedere
regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei
terzi.
I' - L'inadempimento ad
obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di
illecito disciplinare, quando, per modalità o gravita, sia tale da
compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i
propri doveri professionali.
Norma di chiusura.
Le disposizioni specifiche di
questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e
non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.